Art. 7
(Unicità del processo di pianificazione).

      1. Qualora la definizione e l'esecuzione di interventi complessi, di programmi di intervento, di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, richiedano l'azione integrata e coordinata di comuni, province o città metropolitane, regioni, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula di un accordo di programma, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono stipulati in conformità alle prescrizioni della pianificazione ordinaria, specialistica e settoriale vigente.
      3. Gli accordi di programma stipulati ai sensi del presente articolo con la partecipazione di soggetti privati devono rispettare i princìpi della trasparenza nelle condizioni contrattuali e della competizione fra attori e progetti e devono dimostrare l'interesse pubblico alla loro realizzazione.